Lo statuto rappresenta l’anima dell’associazione: è il documento che ne manifesta gli scopi e che riassume le caratteristiche, i diritti ed i doveri degli associati, oltre alle principali regole necessarie al buon funzionamento dell’associazione stessa.
Il nostro statuto risponde alla normativa sulle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e più in generale sul Terzo Settore. Rispecchia inoltre i valori di AVIS e di ANPAS, le due grandi associazioni cui siamo legati.
Lo statuto attualmente in vigore è stato approvato da una assemblea straordinaria dei soci l’8 ottobre 2020: qui sotto potete scaricarlo oppure leggerne la trascrizione.
Titolo I – Profili generali
Art. 1 – Denominazione, sede e emblema
È costituita l’associazione denominata “AVIS sezione comunale di Meda Organizzazione Di Volontariato” (o anche, in forma breve, AVIS MEDA ODV”) con sede nel comune di Meda, in via Confalonieri, 4, in questo statuto successivamente indicata anche come “Associazione”.
Il trasferimento della sede associativa, nell’ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria. L’associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del Decreto legislativo n. 117 del 03 luglio 2017 (in seguito per brevità Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni.
L’Associazione è costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue e tra coloro che partecipano attivamente alla vita associativa; aderisce alle reti associative di Avis Nazionale RAN (Associazione Volontari Italiani del Sangue – Rete Nazionale, nonché ad AVIS Regionale, ad Avis Provinciale e ad ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze).
L’Associazione gode di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale con riferimento alle Reti associative nonché alle Associazioni e organizzazioni di livello superiore cui aderisce.
Art. 2 – Principi associativi fondamentali
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alle normative che disciplinano gli Enti del Terzo Settore.
L’Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell’art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.
L’Associazione è laica, apartitica, aconfessionale; non ammette discriminazioni di genere, etnia, nazionalità, religione e ideologia politica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
L’attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione come indicato nelle norme che disciplinano gli Enti del Terzo Settore.
Art. 3 – Scopi associativi
L’Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell’affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.
L’Associazione, in armonia con i fini istituzionali propri, con quelli di Avis Nazionale, Avis Regionale e Avis Provinciale sovraordinate e con quelli di ANPAS Nazionale e Regionale alle quali è associata, nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:
Art. 4 – Attività di interesse generale
Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l’Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:
In particolare l’associazione attua le attività sopra elencate tramite:
Per l’attività di interesse generale prestata l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.
L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.
Tali attività, secondarie rispetto alle attività di interesse generale, saranno individuate dall’organo di amministrazione che ne documenta il carattere strumentale nella relazione di missione.
Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito
L’Associazione fonda le proprie attività sull’impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.
L’attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.
I minori di età, a partire dai sedici anni, possono essere ammessi quali volontari dell’Associazione con l’assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale
Titolo II – Soci
Art. 6 – Requisiti
Possono essere soci dell’Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell’associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e i regolamenti.
I soci dell’Associazione si distinguono in soci donatori e soci volontari.
I soci donatori, maggiorenni, donano periodicamente il proprio sangue e/o emocomponenti in modo spontaneo ed esclusivamente per fini di solidarietà.
I soci volontari, collaborano alle attività associative di cui all’articolo 4) con impegno costante e non saltuario.
I soci, donatori e volontari, condividono le finalità che l’Associazione si propone, si impegnano ad osservare le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti e del codice etico.
L’adesione all’associazione si ottiene previa domanda scritta rivolta all’Organo di Amministrazione dell’Associazione.
L’Organo di Amministrazione, o i consiglieri a ciò delegati, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all’accoglimento o meno delle stesse dandone comunicazione scritta all’interessato.
L’Organo di Amministrazione o i consiglieri a ciò delegati, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all’accoglimento o meno delle stesse.
In caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; in caso di rigetto della domanda il richiedente, avutane comunicazione può, entro sessanta giorni , chiedere che sull’istanza di ammissione a socio si pronunci l’assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
La qualifica di socio donatore, si perfeziona all’atto della prima donazione.
La qualifica di socio volontario si perfeziona all’atto di accettazione della domanda.
L’Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un’altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.
L’adesione del Socio Donatore comporta l’automatica adesione del socio alle AVIS sovraordinate.
Art. 7 – Diritti
I soci hanno diritto di:
Art. 8 – Doveri
I soci sono tenuti a:
Art. 9 – Incompatibilità
Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall’Associazione.
Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l’Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.
Art. 10 – Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde:
Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere a) e b), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. La comunicazione da parte dell’Associazione e le eventuali osservazioni del socio devono essere effettuate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Contro i provvedimenti di cui alle lettere a) e b), il socio può ricorrere all’Assemblea dei soci entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell’Associazione. Contro i provvedimenti di cui alla lettera b) il socio donatore potrà presentare ricorso, entro 30 giorni, al Collegio Regionale dei probiviri competente che delibererà in osservanza delle corrispondenti norme statutarie dell’Avis regionale.
Il provvedimento del Collegio Regionale dei Probiviri è ricorribile, entro 30 giorni successivi alla sua adozione, al Collegio Nazionale dei Probiviri che deciderà inappellabilmente così come previsto dallo statuto dell’Avis Nazionale.
I soci esclusi dall’Associazione perdono, pur nelle more della decisione definitiva, il diritto al voto e alla partecipazione alle attività dell’Associazione.
Titolo III – Organi associativi
Art. 11 – Organi
Sono organi dell’Associazione:
Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l’Associazione.
Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti l’organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
Art. 12 – Assemblea
L’assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell’Associazione.
Le deliberazioni validamente assunte dall’assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.
Art. 13 – Convocazione
L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e da pubblicare sul sito dell’associazione.
L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.
L’Assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l’Associazione ha la propria sede.
Della convocazione viene data comunicazione all’Avis Provinciale di riferimento la quale potrà inviare un proprio rappresentante.
Art. 14 – Tempi e scopi della convocazione
L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno, entro la fine del mese di aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.
Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull’attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.
Si riunisce altresì ogni qualvolta l’organo di amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.
L’assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta dell’organo di amministrazione o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.
Art. 15 – Quorum costitutivi
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
L’assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
L’assemblea straordinaria, in seconda convocazione, non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
Art. 16 – Adempimenti
L’assemblea è di norma presieduta dal Presidente dell’associazione. In apertura dei propri lavori, l’assemblea elegge un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.
Delle riunioni dell’assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.
Art. 17 – Validità delle deliberazioni
L’assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l’elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.
Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.
Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.
Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.
Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.
Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.
Art. 18 – Intervento e rappresentanza
Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.
Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione.
Ciascun socio non potrà essere portatore di più di una delega.
Le riunioni dell’assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell’assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all’ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.
È facoltà del presidente dell’assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.
Art. 19 – Competenze
L’ assemblea ordinaria
L’assemblea straordinaria delibera:
Art. 20 – Organo di Amministrazione
L’organo di amministrazione è composto, in numero dispari da un minimo di 5 ad un massimo di 13 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall’Assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti dell’organo di Amministrazione devono essere soci dell’Associazione.
L’organo di Amministrazione dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L’assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico dell’Associazione e dall’art. 2382 del Codice civile.
Nella sua prima riunione dopo l’elezione da parte dell’Assemblea che deve essere convocata entro dieci giorni, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere; nomina inoltre un direttore sanitario, iscritto all’Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell’Associazione.
Il Presidente, il vice Presidente, il segretario e il Tesoriere costituiscono l’Ufficio di Presidenza cui spetta l’esecuzione e l’attuazione delle delibere dell’organo di amministrazione.
Le funzioni del segretario, del tesoriere e del direttore sanitario sono determinate nel Regolamento generale dell’Associazione.
L’organo di amministrazione si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. L’organo di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; in ogni caso si riunisce entro il 31 dicembre per l’approvazione del bilancio preventivo ed entro il 28 di febbraio per l’approvazione dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci così come disposto dall’articolo 19 del presente statuto.
Le riunioni dell’organo di amministrazione sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.
L’avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, l’ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.
Delle riunioni dell’Organo di Amministrazione viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.
Art. 21 – Quorum costitutivi e voto
Le riunioni dell’organo di amministrazione sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.
L’organo di amministrazione approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.
Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, in sua assenza, del componente più anziano di età.
Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.
Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall’assemblea, partecipa alle riunioni dell’organo di amministrazione medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola.
Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, l’organo di amministrazione delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.
Art. 22 – Competenze
All’organo di amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per Legge o per Statuto, all’assemblea dei soci.
In particolare l’organo amministrativo
Art. 23 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi
La mancata partecipazione alle sedute dell’organo di amministrazione, da parte di un componente, per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la sua decadenza. Nella prima seduta successiva, all’atto di approvazione del verbale, l’organo di amministrazione ne adotta la delibera di decadenza.
Qualora l’Organi di Amministrazione, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l’ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.
Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, l’ufficio di presidenza verificherà, tra i soci iscritti, la disponibilità a far parte dell’organo di amministrazione. In caso di accettazione alla prima assemblea sarà necessario ratificare la nomina dei nuovi componenti.
L’organo di amministrazione decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive.
La decadenza dell’organo di amministrazione comporta anche quella del presidente e del collegio dei revisori dei conti.
Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell’associazione provvede immediatamente alla convocazione dell’assemblea per la rielezione degli organi medesimi.
Art. 24 – Presidente
Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dall’Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica quattro esercizi e può essere rieletto.
Il presidente:
Nell’espletamento delle proprie funzioni il Presidente è coadiuvato dal Segretario.
Il Presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, le proprie funzioni al vice presidente o ad altro componente dell’Organo di Amministrazione.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
Art. 25 – Organo di controllo
L’organo di controllo è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica quattro anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili.
Almeno uno dei componenti dell’Organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.
Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell’Assemblea i componenti eleggono, al loro interno, il presidente e stabiliscono le regole di funzionamento dell’organo stesso.
Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.
Art. 26 – Competenze
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo stesso.
I membri dell’Organo di controllo partecipano di diritto all’Assemblea degli Associati, senza diritto di voto, a meno che siano anche soci dell’Associazione.
I membri dell’Organo di Controllo sono invitati a partecipare alle sedute dell’Organo di Amministrazione.
Le riunioni dell’Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
Art. 27 Revisore legale dei conti
L’assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell’art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita all’Organo di Controllo composto secondo le norme di legge vigenti.
Art. 28 Libri sociali obbligatori
L’associazione deve tenere:
I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta all’Organo di Amministrazione.
Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione
Art. 29 – Scritture contabili e bilancio
L’Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.
Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione.
Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l’Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell’art. 4, comma 3, dello statuto.
Qualora le entrate dell’associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell’associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l’associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 4, quarto comma dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
L’associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell’anno.
Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dall’Organo di Amministrazione il preventivo finanziario dell’anno successivo ed entro il mese di aprile dovrà essere sottoposto alla ratifica dell’Assemblea dei soci che, nella stessa seduta approverà il bilancio consuntivo dell’anno precedente
Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale quale rete associativa cui l’Associazione aderisce.
Art. 30 – Esercizio finanziario ed entrate
Art. 31 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo delle entrate di cui all’art. 30, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.
Art. 32 Bilancio sociale
L’associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.
Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.
Titolo V – Norme finali
Art. 33 – Sezioni
Qualora per decisione dell’assemblea vengano istituite una o più sezioni dell’Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.
Art. 34 – Regolamenti
Il regolamento generale:
In relazione agli specifici settori di intervento dell’associazione, l’Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.
Art. 35– Scioglimento dell’Associazione
L’Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, la destinazione del patrimonio dell’Associazione sarà decisa dall’Assemblea che ne ha deliberato lo scioglimento. La destinazione del patrimonio dell’Associazione dovrà in ogni caso ottenere il parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Art. 36 – Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest’ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.